Art. 3.
(Inserimento del medico intensivista nel sistema sanitario per l'emergenza-urgenza).

      1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con apposita intesa adottata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede a disciplinare la presenza dei medici intensivisti nell'ambito del sistema sanitario di emergenza-urgenza a livello territoriale e ospedaliero.
      2. Con specifico riferimento alle linee guida sul sistema di emergenza sanitaria, approvate con l'atto di intesa tra Stato e regioni di cui al comunicato del Ministero della sanità pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 17 maggio 1996, in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 1992, l'intesa di cui al comma 1 del presente articolo deve, in particolare, prevedere:

          a) che il responsabile della centrale operativa del sistema di allarme sanitario sia preferibilmente un medico intensivista;

          b) che medici intensivisti siano presenti nei centri mobili di rianimazione o di terapia intensiva e nelle eliambulanze;

          c) una congrua presenza dei medici intensivisti nell'ambito delle seguenti strutture adibite agli interventi di emergenza-urgenza: centri di pronto soccorso ospedaliero; dipartimenti di emergenza-urgenza ed accettazione di primo livello; dipartimenti di emergenza-urgenza ed accettazione di secondo livello.

 

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      3. Con l'intesa di cui al comma 1 sono altresì definite le linee guida per l'organizzazione dei servizi di terapia intensiva nelle diverse istituzioni sanitarie e per la definizione del ruolo del medico intensivista nell'ambito dell'attività ospedaliera.